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1. Denominazione
È costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l’ASSOCIAZIONE INFORMATICI PROFESSIONISTI, ovvero altresì denominata “ITALIAN COMPUTER SOCIETY”. L’Associazione è anche individuata attraverso le sigle “AIP” e “ITCS”, usate sia singolarmente che associate. L’emblema dell’Associazione è costituito da: (descrizione)
La denominazione “ASSOCIAZIONE INFORMATICI PROFESSIONISTI”, la sigla “AIP”, la denominazione “ITALIAN COMPUTER SOCIETY”, la sigla “ITCS” e l’emblema grafico sono registrati come marchio della “ASSOCIAZIONE INFORMATICI PROFESSIONISTI”.

2. Sede sociale
L’Associazione ha sede nel comune di Perugia.

3. Adesione ad altri organismi
Nell’ambito dei propri fini potrà promuovere e/o aderire ad altri organismi nazionali, comunitari ed extracomunitari.

4. Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è stabilita fino al 2100 e potrà essere prorogata.

5. Scopo sociale
L’Associazione, che non ha scopo di lucro, intende:
5.1. Promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5.2. Promuovere, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell’art. 27 -bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice. Promuovere altresì forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27 -ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
5.3. Rappresentare la categoria professionale degli informatici nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economico-sociali, politiche, sindacali nazionali, internazionali e dell’Unione Europea;
5.4. Promuovere nella società civile e presso gli imprenditori, uno spirito di mutua collaborazione e assistenza per una migliore valorizzazione delle risorse umane, economiche e imprenditoriali nel settore dell’Information and Communication Technology e comunque nei settori dell’informatica, della telematica, della robotica e dell’elettronica;
5.5. Favorire lo sviluppo professionale ed imprenditoriale degli associati, promuovere azioni di proposta legislativa al fine di tutelare i diritti e gli interessi della categoria;
5.6. Garantire l’utente finale attraverso l’effettiva osservanza del Codice Deontologico che dovrà rispettare ed adeguarsi alle prescrizioni legislative nazionali e comunitarie riguardanti la professione.
5.7. Promuovere e partecipare organismi per la risoluzione alternativa delle dispute, ovvero per l’arbitrato e la mediazione di controversie, oltre che inerenti a problemi deontologici riguardo i professionisti informatici, anche nel settore ICT e comunque nei settori dell’informatica, della telematica, della robotica e dell’elettronica.
5.8. Senza che la successiva elencazione possa ritenersi esclusiva, l’Associazione potrà:
i. promuovere ed intensificare le relazioni economiche e culturali fra gli associati, ivi compreso lo sviluppo della cultura professionale, nonché stabilire un regolare scambio di informazioni sulle esperienze e i problemi degli stessi;
ii. svolgere attività di promozione, assistenza, coordinamento e tutela degli associati;
iii. stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni per l’esame e la formulazione di proposte su problemi economici e sociali riguardanti il settore informatico;
iv. favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali, anche al fine di incrementare le opportunità di occupazione;
v. divenire interlocutore privilegiato del mondo economico, stabilendo rapporti con le sue realtà più rappresentative, quali associazioni di categoria, sindacati, centrali cooperative, camere di commercio, ministeri, organismi di vigilanza;
vi. raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere e organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni di interesse nazionale ed internazionale, effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie;
vii. organizzare attività promozionali e fieristiche;
viii. sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali ed informative, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia;
ix. stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività di interesse dell’Associazione e dei Soci;
x. fornire ai Soci anche indirettamente servizi di natura legale, fiscale, amministrativa, assicurativa, finanziaria, gestionale, organizzativa e ogni altro servizio che rientri negli interessi dell’Associazione e dei Soci;
xi. promuovere, organizzare e gestire attività e corsi di formazione volti a facilitare e assistere lo sviluppo della professionalità, l’avvia- mento al lavoro e/o la riqualificazione dei lavoratori;
xii. svolgere ogni tipo di operazione mobiliare e immobiliare.
L’Associazione potrà compiere ogni e qualsiasi attività od operazione idonea per il perseguimento dello scopo sociale e ricevere donazioni e contributi di terzi purché non in contrasto con le normative vigenti.

6. Soci
Possono essere Soci ordinari dell’Associazione esclusivamente persone fisiche, siano esse dipendenti, liberi professionisti, dirigenti o imprenditori, comunque con piena capacità di agire, che giustificano la propria professionalità informatica attraverso presentazione di almeno una delle seguenti caratteristiche: titoli specifici, esperienze professionali, certificazioni professionali, attestati di competenza ovvero uno qualsiasi dei titoli eventualmente richiesti dalla normativa vigente al momento dell’accettazione della domanda.
Il regolamento dell’Associazione stabilisce i criteri di selezione per l’accettazione della domanda di adesione all’Associazione; in assenza di regolamento il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza.

6.1 Definizione di “Professionista Informatico”
Si definisce “Professionista Informatico”, d’ora in avanti così identifi- cato per comodità d’espressione, quel Professionista – sia esso libe- ro professionista, imprenditore, dipendente, dirigente, etc – che opera in ambito ICT ovvero negli ambiti correlati all’informatica per voca- zione tecnologica (robotica, domotica, elettronica, telecomunicazioni, etc) o per vocazione metodologica (amministrazione e controllo di gestione, marketing strategico e marketing operativo, organizzazione aziendale, etc), anche in contesti o discipline diversi (docenza o for- mazione, giurisprudenza, contrattualistica, auditing, etc).
Le specifiche ed il loro grado di accettazione e certificazione sono definite da appositi regolamenti.

6.2 Categorie di Soci
Nell’Associazione si distinguono:

  • Soci ordinari
  • Soci simpatizzanti
  • Soci sostenitori
  • Soci onorari

Sono Soci ordinari i Professionisti Informatici così come definito dal presente statuto, la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo o da organismo delegato che risultino in regola con il versamento delle quote associative. Nell’ambito dei Soci ordinari sono individuati oggettivi criteri per la diversa attestazione delle capacità professionali da parte del Comitato Tecnico/Scientifico di Valutazione.
Sono Soci simpatizzanti tutti coloro la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo o da organismo delegato in conformità al regolamento di accettazione e che risultino in regola con tutte le norme associative. Questa categoria di Soci rappresenta tutti coloro che attraverso la propria attività o i propri studi tendono a valorizzare l’ICT come strumento fondamentale per l’innovazione e lo sviluppo.
Sono Soci sostenitori altre associazioni profit e no-profit e le personalità giuridiche operanti nel settore dell’Information and Communication Technology e comunque nei settori professionali dell’informatica, della telematica, della robotica e dell’elettronica, dei servizi, della consulenza, che condividano lo scopo, lo statuto ed i regolamenti dell’Associazione. È facoltà del Consiglio Direttivo riservare una speciale quota associativa ridotta ad un rappresentante del Socio sostenitore affinché tale rappresentante abbia possibilità di diventare Socio ordinario, con ciò acquisendone le prerogative tutte, ivi incluso il diritto al voto.
Sono Soci onorari personalità che si siano particolarmente distinte nella promozione dell’Associazione e/o rappresentino motivo di lustro per l’Associazione stessa e come tali siano ammessi dal Consiglio Direttivo.
Solo i Soci ordinari possono essere eletti e/o nominati per le cariche sociali previste dall’articolo 13 del presente Statuto ed hanno diritto di voto in Assemblea.
All’atto della promulgazione del presente statuto tutti gli associati sono inseriti nella categoria “Soci Ordinari”.
In seguito la modifica del proprio status di associato può essere effettuata in conformità ai regolamenti.

7. Quote associative
Le quote associative vengono stabilite dal Consiglio Direttivo che ne determina oltre l’importo anche la periodicità e la scadenza. Possono essere stabilite quote differenziate per categorie di Soci.
È facoltà del Consiglio Direttivo stabilire quote di ingresso per i nuovi Soci.
Il Consiglio Direttivo può istituire contributi straordinari per realizzare o finanziare specifiche iniziative, purché regolarmente approvati dall’Assemblea dei Soci.
È facoltà del Consiglio Direttivo riservare una speciale quota associativa ridotta a quei Soci che dichiarino, contestualmente o successivamente, di far parte di un’organizzazione tra i cui dipendenti o collaboratori appartengano almeno 3 (tre) Soci Ordinari.

8. Ammissione dei Soci
Per essere ammessi in qualità di Socio deve essere presentata apposita domanda di iscrizione, accompagnata dall’anticipo di una somma pari alla quota associativa in vigore nell’anno in cui viene richiesta l’iscrizione e della quota di ingresso, qualora istituita.
Il Consiglio Direttivo delibera, senza obbligo di motivazione, in ordine all’ammissione nella prima seduta successiva alla data di presentazione della domanda, l’effettivo status di Socio ordinario è perfezionato solo dopo il pagamento della quota associativa e della quota di ingresso qualora istituita.
Nel caso di rigetto della domanda di ammissione le somme eventualmente anticipate devono essere retrocesse.
Il candidato respinto può richiedere parere al Collegio dei Probiviri il quale, sentito il Consiglio Direttivo, decide inappellabilmente e senza obbligo di motivazione in merito all’opportunità di riesaminare autonomamente la candidatura ovvero sottoporla nuovamente al Consiglio Direttivo corredandola da opportune note esplicative emerse dal contraddittorio con il candidato respinto ovvero respingere l’istanza di riesame posta dal candidato.

8.1 Diritti e obblighi dei Soci.
Con l’adesione dell’Associazione, il Socio accetta e si obbliga a rispettare lo Statuto, il Codice Deontologico, il Regolamento Attuativo e i diversi regolamenti operativi, costituenti nel loro complesso l’impianto normativo dell’Associazione.
Il Socio ha l’obbligo di pagare puntualmente le quote associative e gli eventuali contributi straordinari. Il regolare pagamento comporta il diritto a partecipare alle iniziative sociali.
Il Socio ha l’obbligo di comunicare eventuali variazioni del domicilio dato all’atto dell’adesione, in difetto si riterranno comunque valide le comunicazioni inviate al domicilio risultante nel libro Soci.
Lo status di Socio non è trasmissibile ad alcun titolo o ragione.

9. Recesso, decadenza, esclusione, sospensione.
I Soci potranno recedere dall’Associazione in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo, ha effetto immediato e non costituisce diritto alla restituzione delle somme e/o quote versate. I Soci receduti potranno essere riammessi con apposito provvedimento del Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla data di comunicazione del recesso ovvero entro il termine stabilito dall’eventuale regolamento senza necessità di una nuova iscrizione.
I Soci cessano di appartenere all’Associazione, oltre che per morte, per dimissioni ovvero perdita di uno dei requisiti che ne hanno motivato l’ammissione.
L’esclusione o sospensione può essere pronunciata dal Collegio dei Probiviri in tutti i casi contemplati dal presente Statuto, dal Codice Deontologico e dal Regolamento Attuativo dell’Associazione ovvero, nei casi di seguito elencati, dal Consiglio Direttivo con delibera motivata ad effetto immediato contro gli associati:
a) che non partecipano alla vita dell’Associazione ovvero che non rispettano gli obblighi di cui al precedente articolo 8.1 o comunque tengono comportamenti contrari allo Statuto, al Codice Deontologico ed alle norme regolamentari dell’Associazione;
b) risultano in mora nel versamento della quota associativa annuale di oltre tre mesi e non eseguono in tutto o in parte il versamento di ogni altra somma richiesta dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea per il conseguimento dell’oggetto sociale;
c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l’Associazione per carica direttiva o specifici mandati o deleghe;
Il Socio escluso potrà contestare tale provvedimento entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione inviando istanza motivata a mezzo raccomandata AR indirizzata al Presidente dell’Associazione ovvero al Presidente dell’organo sociale attore del provvedimento.
L’associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’Associazione perde qualsiasi incarico o carica elettiva. L’eventuale riammissione non ha efficacia retroattiva.
Il Socio escluso potrà essere riammesso con le modalità previste in Art.8 non prima di due anni dalla sua esclusione, previa parere favorevole del Collegio dei Probiviri. L’eventuale riammissione non ha efficacia retroattiva.

10. Fondo comune
I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’Associazione. Gli associati non potranno chiedere a qualsiasi titolo o per qualsivoglia motivo la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota di recesso.

11. Mezzi finanziari
I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti:
• dalle quote sociali ordinarie, di ingresso e straordinarie;
• dalle quote una tantum richieste per il sostegno di specifiche iniziative;
• dai corrispettivi per gli eventuali servizi a domanda individuale;
• dai contributi in conto capitale di enti pubblici e/o privati, italiani e esteri;
• da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie;
• dai proventi delle iniziative sociali e attività previste dallo Statuto;
• dalle offerte dei Soci e di terzi per specifiche iniziative benefiche.
Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili.

12. Esercizio sociale
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

13. Organi sociali
Sono organi sociali dell’Associazione:
• l’Assemblea degli associati;
• il Presidente;
• uno o più Vicepresidenti;
• il Consiglio Direttivo;
• il Collegio dei Probiviri;
• il Collegio dei Revisori dei conti;
• il Segretario Generale;
• il Comitato Esecutivo;
• il Coordinatore Regionale;
• il Presidente del Collegio Provinciale;
• il Tesoriere.
Le modalità di candidatura e nomina se non specificate in statuto sono definite da apposito regolamento.
Contro i risultati delle elezioni ciascun Socio può proporre reclamo motivato al Presidente dell’Associazione entro dieci giorni dall’avvenuta proclamazione.

14. Assemblea degli associati
L’Assemblea degli associati, composta da Soci onorari ed ordinari in regola con tutti gli articoli statutari, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Ad ogni Socio ordinario spetta un voto.
I Soci ordinari impossibilitati a partecipare all’Assemblea possono farsi rappresentare da un altro Socio ordinario, anche se titolare di carica sociale, purché il delegante e il delegato siano in regola con tutti gli articoli statutari.
Vale solo la delega espressa in forma scritta, da depositare al Presidente dell’Assemblea nei modi stabiliti dall’eventuale regolamento.
Nel rispetto dei criteri sopra citati, ciascun Socio può rappresentare per delega anche più Soci, ma con un massimo preventivamente stabilito dal Consiglio Direttivo e comunicato nella convocazione, comunque in misura non superiore al 5% degli aventi diritto al voto.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea entro il 30 Aprile di ogni anno. Qualora particolari esigenze lo richiedano l’approvazione potrà essere rinviata entro e non oltre il 30 Giugno. Il Presidente sottopone all’Assemblea ordinaria per l’approvazione il progetto di bilancio, così come da lui predisposto unitamente alla relazione dell’eventuale Collegio dei Revisori dei conti. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i 15 giorni che precedono l’Assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione.
Gli eventuali avanzi di gestione dell’Associazione non destinati a riserve potranno essere devoluti dal Consiglio Direttivo per fini di assistenza e beneficenza.
L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
L’Assemblea potrà inoltre essere convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo e dovrà anche essere convocata quando ne faccia domanda scritta e motivata un terzo degli associati. In tale domanda i richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare.
Le convocazioni contenti ordine del giorno, luogo, data ed ora di convocazione, dovranno essere diramate a mezzo lettera o telefax o posta elettronica o pubblicazione per almeno 10 giorni sul sito web dell’Associazione o altro mezzo di comunicazione, entro il decimo giorno antecedente quello stabilito per l’Assemblea a tutti gli associati ed al domicilio risultante presso l’Associazione alla scadenza del mese precedente la data di invio delle convocazioni.
Per la validità delle assemblee ordinarie in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza di voti. Nel caso di seconda convocazione l’Assemblea ordinaria sarà valida qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera validamente a maggioranza semplice.
Le delibere aventi per oggetto le modifiche del presente statuto, lo scioglimento o la proroga della durata dell’Associazione, o disposizioni sul patrimonio dell’Associazione in seconda convocazione, dovranno essere in ogni caso assunte con la maggioranza qualificata di almeno un quinto (1/5) dei Soci. L’Assemblea ordinaria in particolare delibera sull’approvazione del bilancio e l’istituzione di eventuali quote straordinarie.
L’Assemblea ordinaria in particolare delibera sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, sul Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei conti.
L’Assemblea straordinaria in particolare delibera sulla cessione di beni immobili e di partecipazioni in società di capitali, sull’approvazione e le modifiche dello Statuto, del Codice Deontologico e sullo scioglimento dell’Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio.
Le delibere dell’Assemblea verranno trascritte in apposito verbale

15.  Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea dei Soci tra gli associati con una anzianità di iscrizione nel libro Soci non inferiore ad anni 2. Si compone di un numero dispari di Consiglieri da un minimo di tre ad un massimo di nove membri. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo soltanto i Soci in regola con gli artt. 6,7,8,9 del presente Statuto. La cessazione della qualità di Socio comporta automaticamente la decadenza della carica di Consigliere Direttivo. Qualora vengano a mancare uno o più membri del Consiglio i componenti in carica possono provvedere alla nomina per cooptazione. I consiglieri cooptati restano in carica fino alla scadenza del consiglio che li ha nominati. Venendo a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea per procedere a nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti poteri:
1. Nomina del Presidente dell’Associazione tra i membri del Consiglio Direttivo;
2. Individua, anche sulla base delle indicazioni fornite dall’Assemblea dei Soci, le strategie per il raggiungimento degli scopi sociali;
3. Può istituire sedi secondarie di rappresentanza nello Stato Italiano ed anche al di fuori dello Stato Italiano;
4. Fissa le quote di adesione annuali per i Soci ordinari e la periodicità del pagamento;
5. Decide in ordine all’ammissione di nuovi Soci e può delegare tale funzione ad organismi o persone opportunamente autorizzate;
6. Decide in merito alla decadenza, all’esclusione, sospensione, riammissione, dei Soci;
7. Delibera in merito all’adesione dell’Associazione ad altri enti o altri organismi nazionali e internazionali;
8. Nomina gruppi di studio, nonché comitati tecnici o gruppi di lavoro, per coadiuvare e coordinare i diversi settori di attività dell’Associazione, stabilendone la composizione, le attribuzioni, la durata e le norme di funzionamento. I suddetti comitati tecnici o gruppi hanno esclusivamente funzioni consultive;
9. All’occorrenza richiede al Presidente la stesura di una relazione semestrale sull’andamento della gestione amministrativa e finanziaria;
10. Redige ed approva i regolamenti dell’Associazione;
11. Nomina gli eventuali coordinatori regionali.
12. Nomina il Comitato Tecnico/Scientifico di Valutazione con il compito specifico di valutare le capacità professionali degli Associati.
13. Adotta i provvedimenti necessari alla migliore esecuzione di quanto deciso dal Collegio dei Probiviri.
Il Consiglio Direttivo si riunisce :
• ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno;
• su richiesta della maggioranza dei consiglieri. La richiesta di convocazione deve essere inoltrata per iscritto al Presidente e deve indicare i punti all’ordine del giorno, che devono essere pertinenti con l’attività dell’Associazione.
Il Presidente fissa la data dell’adunanza. L’avviso di convocazione deve essere diramato dal Presidente almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per l’adunanza a mezzo lettera o telefax o posta elettronica o pubblicazione sul sito web dell’Associazione o altro mezzo di comunicazione; soltanto in casi di particolare urgenza, gravità o eccezionalità legati ad atti o fatti che possano generare danni rilevanti all’Associazione, l’avviso di convocazione può essere diramato fino a un giorno prima di quello fissato per l’adunanza.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. Per la validità delle adunanze, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti il consiglio.
Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Alle adunanze del consiglio partecipano senza diritto di voto:
• i revisori dei conti, se nominati, che possono esprimere il loro parere, non vincolante, in ordine alla legittimità degli atti e delle proposte;
• consulenti, professionisti o tecnici su invito del Presidente limitatamente alle materie e/o argomenti di loro competenza;
• il Segretario Generale, se nominato, limitatamente alle materie e/o argomenti di sua competenza.
Delle riunioni è redatto il verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta che può essere nominato anche soggetto diverso dai componenti il Consiglio Direttivo.

16.Presidente
Il Presidente è investito dei più ampi poteri di direzione ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione, salvo quelli riservati all’Assemblea, al Consiglio Direttivo ovvero ad altri organi sociali.
Ha il potere di firma per tutte le operazioni sociali, compresa la stipula di contratti, e la rappresentanza legale dell’Associazione con facoltà di agire e resistere in giudizio per essa e di nominare allo scopo avvocati e procuratori. È munito di ogni più ampia facoltà sia per l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea che del Consiglio Direttivo, sia – con firma libera – per l’ordinaria gestione dell’Associazione, compresa quella di delegare temporaneamente ad altri talune determinate funzioni. Il Presidente ha facoltà di stipulare accordi e di partecipazione in associazioni o società per il perseguimento dello scopo sociale. Nei casi di urgenza assume ogni e qualsiasi provvedimento necessario per l’interesse dell’Associazione, con l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella prima seduta. II Presidente nomina uno o più Vicepresidenti tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha altresì la facoltà di nominare un Segretario Generale che lo assiste e al quale può delegare i poteri per il compimento di taluni atti o di talune categorie di atti. Ravvisandone la necessità può nominare un Vicesegretario. Il Presidente può delegare ad uno o più membri del Consiglio Direttivo, propri poteri, fissandone i limiti e la durata temporale.
I rimborsi spesa sono pagati agli associati per attività pertinenti all’Associazione solo se preventivamente approvati secondo le disponibilità di cassa. Il Presidente si riserva la facoltà di decidere in merito al pagamento dei rimborsi anche se approvati in via preventiva dandone tempestiva comunicazione all’interessato.
Il Presidente entro il 31 Ottobre di ogni anno presenta una relazione sull’andamento della gestione al 30 Giugno.

17.Segretario Generale
Il Presidente può nominare, anche tra i non Soci, un Segretario Generale, con le seguenti funzioni:
• opera nei limiti del mandato conferitogli dal Presidente;
• coadiuva il Presidente del quale attua le disposizioni;
• sovrintende al funzionamento di tutti gli uffici e servizi dell’Associazione compresi quelli di natura economica e provvede al buon andamento di essi;
• collabora alla gestione finanziaria e amministrativa dell’Associazione;
• prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del Presidente;
• assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei Soci.

18.Comitato Esecutivo
Il Presidente può nominare, anche tra i non Soci, un Comitato Esecutivo, e ne determina i poteri all’atto dell’istituzione. Il Comitato Esecutivo è composto da un numero di membri variabile con un minimo di tre. Ne fa parte di diritto il Presidente.
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero su richiesta dei suoi componenti.

19. Struttura territoriale.
Coordinatore Regionale
Il Coordinatore Regionale è nominato dal Consiglio Direttivo tra gli associati in regola con gli articoli statutari. I suoi compiti, le sue responsabilità e le modalità di nomina e/o elezione sono definiti con apposito regolamento.
Presidente Provinciale
Il Presidente Provinciale è nominato dall’Assemblea provinciale o, nell’impossibilità di raggiungere una maggioranza sufficiente, dal Coordinatore Regionale in accordo con il Consiglio Direttivo tra gli associati in regola con tutti gli articoli statutari. I suoi compiti, le sue responsabilità e le modalità di nomina e/o elezione sono definiti con apposito regolamento.
Risorse per il territorio
Sono definite da apposito regolamento.

20. Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall’Assemblea dei Soci.
Qualsiasi Socio con una anzianità di associazione di almeno sette anni consecutivi può candidarsi all’elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione del Codice Deontologico.
Il Collegio dei Probiviri, in carica per tre anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.
La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.
Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea dei Soci.
Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

21. Collegio dei Revisori dei conti
L’Assemblea nomina un Collegio dei Revisori dei conti composto di tre membri effettivi e due supplenti. I membri del Collegio possono essere scelti anche tra i Soci.
Rientra nei compiti dei revisori esaminare gli inventari, i bilanci ed i rendiconti annuali: di tale disamina relaziona all’Assemblea ordinaria dei Soci.
I registri, la contabilità ed in generale tutti gli atti dell’Assemblea devono essere loro sottoposti a semplice richiesta; in qualsiasi epoca possono procedere a verifica della cassa. I revisori in carica su richiesta del Presidente partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e all’Assemblea dei Soci. In caso di decesso o di dimissioni di uno dei revisori subentrerà il supplente più anziano in ordine di età.

22. Collegi periferici e uffici distaccati
Con deliberazione del Consiglio Direttivo l’Associazione può istituire ovunque delegazioni e uffici staccati. Il Presidente del Consiglio Direttivo può delegare l’assolvimento di determinate funzioni al responsabile locale così nominato. Al Consiglio Direttivo spetta in ogni caso la fissazione dei compiti e delle prerogative di tali delegazioni e uffici staccati.

23. Scioglimento
L’Associazione si estingue secondo le modalità di cui all’art. 27 C.C.:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all’art. 27 C.C.
In caso di estinzione l’Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

24. Giudizio arbitrale e clausola compromissoria
Il Socio si impegna a non adire in nessun caso contemplato dall’impianto normativo dell’Associazione ad altra autorità, ad eccezione di tutti i casi ove non è possibile l’arbitrato, che non sia quella del Collegio dei Probiviri che giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura.
Avverso tale giudizio il Socio potrà ricorrere ad un Collegio Arbitrale nominato allo scopo, secondo le modalità specificate da apposito regolamento.

25. Rinvio
Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile, le leggi vigenti in materia ed il regolamento interno dell’Associazione.