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Art.1 – Preambolo

Ogni presunta violazione al corretto comportamento nei rapporti intercorsi o intercorrenti tra il Professionista Informatico e i Clienti, le Pubbliche Autorità, i terzi, l’apparato direttivo dell’Associazione (cfr Art.13 dello Statuto) o qualsiasi Collega deve essere prontamente segnalata all’Associazione (“Obbligo di comunicazione”, cfr Art.1.7 del Codice Deontologico) dal Socio che ne venga a conoscenza, anche casualmente, ovvero ne sia vittima, anche in via non esclusiva (cfr Art.1 del Regolamento Attuativo).

In linea di principio, l’inosservanza delle regole fissate configura abuso o carenza nell’esercizio della professione ovvero fatto disdicevole al decoro professionale ed è punibile con le modalità previste dal Regolamento Attuativo secondo le indicazioni propositive contenute in questo Regime Sanzionatorio.
Con l’adesione all’Associazione, il Socio accetta l’intero impianto normativo dell’Associazione, impegnandosi a non adire in nessun caso contemplato dall’impianto stesso ad altra autorità che non sia quella del Collegio dei Probiviri, salvo ricorrere ad un Collegio Arbitrale in caso di giudizio a lui sfavorevole (cfr Art.11 del Regolamento Attuativo).

Art.2 – Campi di applicazione

I diversi documenti costituenti l’impianto normativo dell’Associazione prevedono la trattazione di presunte violazioni, in ordine alle quali definiscono anche la conseguente sanzione per i trasgressori. Tutte le presunte violazioni non già puntualmente trattate nei documenti in parola sono soggette a disamina specifica del Collegio dei Probiviri il quale esamina e giudica secondo equità in via arbitraria irrituale (“Operatività del Collegio dei Probiviri”, cfr Art.8 del Regolamento Attuativo).

A seconda della gravità della violazione, il Collegio dei Probiviri può comminare qualsiasi sanzione reputi opportuna, indicativamente ma non limitatamente ne’ in via esclusiva: l’imputazione di c.d. “debiti deontologici” concorrenti al raggiungimento del punteggio di aggiudicazione del certificato professionale e/o al suo mantenimento annuale, il richiamo scritto, il richiamo scritto con minaccia di esclusione dall’Associazione, la sospensione dei diritti sociali fino ad un anno, la rimozione da una carica sociale, l’esclusione dall’Associazione.

Art.3 – Regime speciale

Con riferimento all’Art.9 del Regolamento Attuativo: il Consiglio Direttivo ha facoltà di provvedere all’espulsione del Socio avverso al quale sia stata pronunciata sentenza di condanna della Magistratura ordinaria passata in giudicato per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale e/o per reati gravemente disdicevoli e/o per delitti finanziari e/o per reati afferenti la professione, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta (articolo 444 del Codice di Procedura Penale) per analoghi reati, salvo non sia nel frattempo intervenuta la riabilitazione ed il Socio abbia tenuto irreprensibile condotta.

Con riferimento all’Art.9 dello Statuto: il Consiglio Direttivo ha facoltà di provvedere – con delibera motivata ad effetto immediato – all’espulsione o sospensione del Socio che risultasse in mora di oltre tre mesi nel versamento delle somme richieste dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea per il conseguimento dell’oggetto sociale (comma b); medesimo regime speciale è applicabile al Socio che non adempisse i doveri di Associato o gli impegni assunti verso l’Associazione per carica direttiva o specifici mandati o deleghe (comma c).