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Titolo 1
Preambolo

Art.1.1 – Contesto
L’etica studia i fondamenti di ciò che viene vissuto come buono, giusto o moralmente corretto e si occupa dei valori morali che determinano il comportamento dell’uomo; nella pratica, ha per conseguenza la ricerca di una gestione adeguata della libertà.
La deontologia è l’insieme delle teorie etiche secondo le quali fini e mezzi sono strettamente dipendenti gli uni dagli altri: un fine giusto sarà il risultato dell’utilizzo di giusti mezzi.
La deontologia professionale consiste nell’insieme delle regole comportamentali, il cosiddetto “Codice Deontologico” o “Codice Etico”, che caratterizza e guida la condotta degli appartenenti ad un determinato gruppo di individui che svolgono una specifica professione.

Art.1.2 – Definizione di Professionista Informatico
AIP (Associazione Informatici Professionisti, d’ora in avanti “Associazione” per comodità d’espressione) associa ed organizza Professionisti Informatici.
Si definisce “Professionista Informatico”, d’ora in avanti così identificato per comodità d’espressione, quel Professionista – sia esso libero professionista, imprenditore, dipendente, dirigente, etc – che opera in ambito ICT (Information and Communications Technology, naturale convergenza di informatica e telematica) ovvero negli ambiti correlati all’informatica per vocazione tecnologica (robotica, domotica, elettronica, telecomunicazioni, etc) o per vocazione metodologica (amministrazione e controllo di gestione, marketing strategico e marketing operativo, organizzazione aziendale, etc), anche in contesti o discipline diversi (docenza o formazione, giurisprudenza, contrattualistica, auditing, etc).

Art.1.3 – Scopo di questo documento
Il Professionista Informatico deve svolgere la propria attività professionale secondo regole di condotta basate su verità, giustizia e correttezza.
Tali regole costituiscono la deontologia professionale dei Professionisti Informatici e sono riportate, in via orientativa e non esaustiva, in questo Codice Deontologico che offre un supporto indicativo e normativo al comportamento.
Segnatamente, questo documento è l’insieme dei principi, delle regole e delle consuetudini che il Professionista Informatico deve osservare ed alle quali deve ispirarsi nell’esercizio della sua professione. I doveri – e implicitamente i diritti – che ne risultano sono predisposti a disciplinare i rapporti con i Clienti (siano essi Clienti propriamente detti oppure Consumatori oppure entità interne alle organizzazioni per le quali il Professionista Informatico presta la propria opera), le Pubbliche Autorità, i terzi, i Colleghi e l’apparato direttivo dell’Associazione al fine di giungere alla formazione di una corretta coscienza professionale che indirizzi l’attività professionale ed elevi la qualità della prestazione in rapporto alle necessità delle utenze pubbliche e private.
Con l’adesione all’Associazione, il Socio accetta lo Statuto, questo Codice Deontologico, il Regolamento Attuativo e i diversi regolamenti operativi, impegnandosi a non adire in nessun caso contemplato dall’impianto normativo dell’Associazione ad altra autorità che non sia quella del Collegio dei Probiviri, salvo ricorrere ad un Collegio Arbitrale in caso di giudizio a lui sfavorevole (cfr Art.11 del Regolamento Attuativo).

Art.1.4 – Inosservanza
L’inosservanza delle regole fissate da questo Codice Deontologico configura abuso o carenza nell’esercizio della professione ovvero fatto disdicevole al decoro professionale ed è punibile con le modalità previste dall’apposito Regolamento Attuativo.

Art.1.5 – Regolamento Attuativo
Il Regolamento Attuativo contiene le procedure con le quali vengono determinate le modalità di pratica attuazione di questo Codice Deontologico. Il Regolamento Attuativo costituisce parte integrante di questo Codice Deontologico, pur essendo per sua natura maggiormente soggetto a variazioni nel tempo tese ad ottimizzare metodi e procedure necessari all’esecuzione di quanto quivi normato.

Art.1.6 – Coazione
Il Professionista Informatico deve prontamente comunicare all’Associazione ogni tentativo, da chiunque perpetrato, anche esterno all’Associazione, di imporgli comportamenti non conformi al Codice Deontologico.

Art.1.7 – Obbligo di comunicazione
Il Professionista Informatico deve prontamente comunicare all’Associazione qualsiasi comportamento, da chiunque perpetrato, anche esterno all’Associazione, che non sia conforme al Codice Deontologico e di cui venga a conoscenza, anche casualmente.

Titolo 2
Fondamenti

Art.2.1 – Principio etico fondamentale
Nel compimento di ogni prestazione professionale, il Professionista Informatico deve costantemente ispirarsi alla propria coscienza nel pieno rispetto della persona umana, senza discriminazioni di religione, etnia, nazionalità, ideologia politica, sesso, età, classe sociale e stato di salute, tenendo in grande considerazione opinioni e convinzioni anche differenti dal suo sistema di valori, comunque in ossequio alle Leggi della Repubblica Italiana e – ove applicabile, possibile e non contrastante con le Leggi della Repubblica Italiana – alle Leggi della Comunità Europea ovvero del Paese in cui si trova a svolgere la sua opera professionale.
Nel compimento di ogni prestazione professionale, il Professionista Informatico porrà massima attenzione affinché la propria opera professionale non diminuisca la qualità della vita, la salute pubblica, la sicurezza ed il benessere, non danneggi l’ambiente e rispetti le diversità (lingua, etnia, abilità differenti, opportunità di accesso sia fisico che mentale, etc).
Quando il Professionista Informatico verifica secondo coscienza che una Legge afferente la sua prestazione professionale è in contrasto con questo principio etico fondamentale, egli è tenuto ad attivare ogni lecita iniziativa democratica tesa a sollecitare il Legislatore affinché provveda a modificare o cassare tale prescritto.

Art.2.2 – Fiducia
La fiducia è alla base dei rapporti professionali del Professionista Informatico; il Professionista Informatico deve comportarsi con buona fede, correttezza, lealtà e sincerità.

Art.2.3 – Segretezza e riservatezza
Il Professionista Informatico ha il dovere, oltre che il diritto, di non portare a conoscenza di terzi (anche non a fine di lucro ne’ di tornaconto materiale o immateriale) informazioni riservate, siano esse personali, tecniche, commerciali o di qualsiasi altra natura, apprese nell’esercizio della professione, anche in via incidentale. Tale divieto non è limitato allo specifico ambito professionale, ma è esteso alla sfera personale del Cliente o di coloro che il Professionista Informatico ha avuto modo di contattare in occasione della sua attività.
La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti degli ex-clienti e di coloro che si siano rivolti al Professionista Informatico per chiederne l’assistenza senza aver successivamente formalizzato l’incarico.
Il Professionista Informatico è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano a qualsiasi titolo nello svolgimento dell’attività professionale.
Salvo preventivo consenso del Cliente, il Professionista Informatico non può rivelare il nome del Cliente o le prestazioni fatte a suo favore, neppure a fini pubblicitari o per aumentare il proprio prestigio professionale, anche se la rivelazione è ininfluente per il Cliente stesso. Tale divieto non è applicabile in occasione della redazione del curriculum vitæ (Art.113 D.lgs. n.196/2003).

Art.2.4 – Dignità e decoro
Il Professionista Informatico deve tenere un comportamento consono alla dignità ed al decoro della professione anche al di fuori dell’esercizio professionale.
In particolare, il Professionista Informatico:
a) non deve essere consapevolmente coinvolto in nessuna attività illegale e deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare o indurre discredito al prestigio della professione, dell’Associazione o dell’entità per cui presta la sua opera professionale;
b) non deve utilizzare la propria posizione professionale per scopi contrari a questo Codice Deontologico, neppure al di fuori dell’esercizio della professione;
c) deve rifiutare qualsiasi incarico per l’espletamento del quale egli sia costretto a contravvenire a questo Codice Deontologico, Leggi, norme e regolamenti (cfr Art.3.12);
d) deve accettare la piena e consapevole responsabilità della propria opera, valutandone obiettivamente i risultati e ove necessario ammettendone limiti o imprecisioni onde porvi immediato rimedio;
e) deve applicare compensi congrui alla prestazione erogata, a garanzia della qualità della prestazione e del decoro professionale;
f) non può valersi a scopi professionali di cariche pubbliche da lui occupate;
g) qualora sia in rapporti di parentela o amicizia o familiarità con funzionari della Pubblica Amministrazione, non deve utilizzare ne’ vantare tale circostanza al fine di avvantaggiare l’esercizio della sua attività professionale;
h) non deve sollecitare incarichi o favori di alcun genere avvalendosi della sua appartenenza all’Associazione, dovendosi invece limitare a dare adeguata evidenza della propria iscrizione (cfr Art.5.6);
i) non può procurarsi clientela mediante pubblicità scorretta o procacciatori mendaci;
j) deve precisare nella targa di studio, nella carta intestata, nell’elenco telefonico, nel biglietto da visita e in tutte le forme di corrispondenza cartacea, elettronica o telematica soltanto i titoli che gli spettano in modo da evitare qualsiasi equivoco o addirittura incorrere nel reato di abuso di titolo (millantato credito);
k) si astiene da commenti personali in assenza degli interessati e non incoraggia pettegolezzi di qualsiasi natura;
l) deve in ogni caso comportarsi con diligenza, educazione e obiettività.

Art.2.5 – Incarico
Basandosi sulle proprie competenze, conoscenze ed esperienze, il Professionista Informatico non deve accettare incarichi per cui non si senta di avere la necessaria preparazione, salvo i casi specifici in seguito normati (cfr Artt. 3.3, 3.8, 4.2 e 4.3 di questo Codice).
Una volta accettato l’incarico, il Professionista Informatico deve curare con diligenza e dedizione i lavori affidatigli.
È libero di indicare, consigliare, scegliere ovvero modificare in corso d’opera i mezzi metodologici e tecnologici più adeguati alle circostanze secondo la sua capacità e le sue conoscenze.
Nello svolgimento del proprio incarico, il Professionista Informatico respinge ogni influenza estranea, evitando suggestioni pubblicitarie, imposizioni di qualsiasi natura o la mera interferenza di interessi economici personali.
Il Professionista Informatico deve cessare l’incarico se la condotta o le richieste del Cliente o altri gravi motivi ne impediscono lo svolgimento con correttezza e dignità.

Art.2.6 – Interesse primario
Il Professionista Informatico deve anteporre gli interessi del Cliente, purché etici e conformi alla Legge, a quelli personali.
Tuttavia l’applicazione di tale principio non può, in alcun caso, incidere sulla dignità e sul decoro del Professionista Informatico e limitare il diritto al suo compenso.
La tutela degli interessi del Cliente deve avvenire senza emotiva partecipazione e con equilibrio, imparzialità e neutralità al fine di assicurare l’obbiettività e la qualità della prestazione.

Art.2.7 – Formazione continua
Il Professionista Informatico ha il dovere del continuo aggiornamento professionale al fine di migliorare le prestazioni e renderle adeguate alle innovazioni tecnologiche e scientifiche. Egli avrà cura di mantenersi informato e aggiornato anche in merito alla normativa afferente la propria attività professionale e, ove necessario, le implicazioni correlate con la propria opera professionale.

Titolo 3
Rapporti con i Clienti

Questo Titolo concerne l’insieme delle regole alle quali il Professionista Informatico deve ispirarsi nella disciplina dei rapporti con i propri Clienti. In presenza di un rapporto di lavoro subordinato le regole quivi espresse possono intendersi come principi ispiratori dato che il rapporto tra un Professionista Informatico dipendente e il suo datore di lavoro è comunque ulteriormente disciplinato da apposito Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro o altra normativa afferente.

Art.3.1 – Pronta definizione
Il Professionista Informatico deve far conoscere tempestivamente al Cliente la sua decisione di accettare o meno l’incarico.

Art.3.2 – Caratteristiche dell’incarico
Prima di accettare l’incarico, il Professionista Informatico deve accertare l’identità del cliente e dell’eventuale rappresentante.
Il Professionista Informatico deve adoperarsi affinché l’incarico sia conferito per iscritto al fine di precisarne limiti e contenuti, anche allo scopo di definire l’ambito delle reciproche responsabilità.
Il Professionista Informatico deve illustrare al Cliente – con semplicità e chiarezza – gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi all’attività in esame.

Art.3.3 – Competenza e organizzazione necessarie
Il Professionista Informatico non può accettare l’incarico se non possiede la specifica competenza e l’adeguata organizzazione necessarie per l’assolvimento dei lavori commissionati, salvo diversamente e preventivamente pattuito con il Cliente, ad esempio previa espressa autorizzazione all’intervento di altri collaboratori la cui cooperazione possa ragionevolmente condurre a buon fine il progetto.

Art.3.4 – Effettiva disponibilità
Il Professionista Informatico non deve accettare l’incarico se è a conoscenza di impedimenti e/o di altri impegni professionali o personali che potrebbero ragionevolmente contrastare il corretto svolgimento dell’incarico nei tempi concordati e con la diligenza e lo scrupolo richiesti in relazione all’importanza, complessità, difficoltà e urgenza dell’incarico stesso.

Art.3.5 – Diligenza e perizia
Il Professionista Informatico deve usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme contrattuali e/o pattizie che regolano l’incarico e dallo stato tecnologico, organizzativo e logistico presente nel luogo e nel tempo in cui l’incarico viene sviluppato.

Art.3.6 – Obblighi correlati allo svolgimento dell’incarico
Nel corso della sua attività professionale, il Professionista Informatico deve:
a) ragguagliare tempestivamente il Cliente sui fatti essenziali connessi allo svolgimento della sua opera;
b) assumere con prudenza le iniziative e svolgere tutte le attività confacenti con lo scopo concordato con il Cliente, evitando di esorbitare, salvo i casi di urgente necessità, dai limiti dell’incarico conferitogli;
c) rispettare e favorire il conseguimento degli obiettivi del Cliente per cui opera, quando etici e conformi alla Legge;
d) promuovere gli standard e la “best practice” universalmente riconosciute nell’area di competenza dell’incarico conferitogli;
e) rilasciare versioni finali del proprio lavoro soltanto se rispondono alle specifiche, sono conformi agli standard di qualità e sicurezza concordati con il Cliente in fase progettuale, hanno superato le prove eventualmente predisposte allo scopo.

Art.3.7 – Rapporti patrimoniali
Il Professionista Informatico non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie al Cliente o per conto del Cliente.
Il Professionista Informatico che detiene somme del Cliente o per conto di esso deve operare con la massima diligenza ed applicare, con rigore, i principi della buona amministrazione e della corretta contabilità.

Art.3.8 – Rinuncia o affiancamento
Il Professionista Informatico che non sia in grado di proseguire l’incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura del problema e/o difficoltà pratiche, deve tempestivamente informare il Cliente e chiedere – a seconda dei casi – di essere sostituito o affiancato da altro Professionista Informatico.

Art.3.9 – Conclusione dell’incarico
Alla conclusione dell’incarico, sia essa naturale o anticipata, il Professionista Informatico è tenuto all’osservanza degli articoli 2235 (Divieto di ritenzione) e 2237 (Recesso) del Codice Civile.

Art.3.10 – Danni causati nell’esercizio della professione
Il Professionista Informatico deve porsi in condizione di risarcire gli eventuali danni causati nell’esercizio della professione.
A tal fine è obbligato a stipulare un’adeguata polizza di assicurazione con compagnia di primaria importanza e collaborare alla sollecita liquidazione del danno.

Art.3.11 – Interessi confliggenti a quelli del Cliente
Il Professionista Informatico deve astenersi dal prestare la propria opera, comunicare e trattare direttamente con chi abbia interessi confliggenti a quelli del suo Cliente, salvo non venga da questi espressamente autorizzato.
Il Professionista Informatico che venisse in contatto con un Collega che presta la sua opera per un Cliente che ha interessi confliggenti con quelli del proprio deve tenere una condotta particolarmente attenta a che non si verifichino condizioni tali da arrecare danno -di qualsiasi natura- al proprio Cliente o al Cliente del Collega.

Art.3.12 – Autonomia del rapporto
Il Professionista Informatico non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.
È suo dovere, oltre che suo diritto, rifiutare di prestare la propria opera quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.

Titolo 4
Rapporti tra Colleghi

Art.4.1 – La colleganza
Il Professionista Informatico deve comportarsi verso i Colleghi con correttezza, considerazione, cortesia, cordialità, lealtà.
In particolare, il Professionista Informatico:
a) nei rapporti con i Colleghi deve operare con puntualità, tempestività e sollecitudine;
b) deve mantenere indipendenza morale ed economica;
c) deve basare su principi di cortesia e buona educazione qualsiasi comunicazione, verbale o scritta, in particolare se vengono citati terzi ovvero se tale comunicazione è o potrebbe essere destinata a terzi o da terzi acquisita;
d) deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti o giudizi critici sull’operato dei Colleghi ovvero giudizi lesivi alla loro reputazione, salvo che ciò sia strettamente necessario per il corretto sviluppo dell’incarico professionale a lui affidato ovvero gli venga richiesto nel corso di un’indagine dell’Autorità Giudiziaria o degli organi giudicanti dell’Associazione;
e) usa la massima moderazione quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità tecniche di svolgimento dell’incarico assegnato ad un altro Collega;
f) non può divulgare scritti, informazioni o comunicazioni ricevuti da un Collega, anche occasionalmente, salvo non sia stato da questi espressamente autorizzato;
g) offre la massima assistenza ai Colleghi, con spirito di mutua solidarietà professionale;
h) non può mai tenere comportamenti che non siano improntati a correttezza e lealtà, neppure al fine ineludibile e primario della tutela dei giusti interessi del Cliente.

Art.4.2 – Subentro di un Collega nell’incarico professionale
Il subentro, anche temporaneo, nello svolgimento di un incarico professionale dovrà avvenire con la massima correttezza e trasparenza di intenti e di metodi.
a) Il Professionista Informatico che intenda o debba farsi sostituire, anche temporaneamente, nello svolgimento di un incarico professionale dovrà scegliere un Collega con capacità e preparazione uguali o superiori alle proprie, evitando in ogni caso di farsi sostituire da persone che esercitano scorrettamente la professione.
b) Il Professionista Informatico chiamato a sostituire un Collega deve osservare modi e formalità corrette e comportarsi con lealtà.
c) Salvo impedimenti particolari, casi di urgenza, di forza maggiore o altre gravi ragioni, prima di accettare l’incarico il Professionista Informatico deve:
– accertarsi che il Cliente abbia informato il Collega della richiesta di sostituzione;
– accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal Cliente per sottrarsi al rispetto della legge, alla corretta esecuzione dell’incarico secondo l’impostazione data dal precedente Collega, al riconoscimento delle legittime competenze professionali spettanti al precedente Collega;
– invitare il Cliente a pagare le competenze dovute al precedente Collega, salvo che il loro ammontare sia stato debitamente contestato secondo Legge.
d) Il Professionista Informatico che venga sostituito da un altro Collega deve prestare al subentrante piena collaborazione affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il Cliente.
e) Il Professionista Informatico ha facoltà di rifiutare l’incarico se il Cliente vieta al Collega che lo ha preceduto di fornirgli tutte le informazioni necessarie per la corretta esecuzione dell’incarico.
f) In caso di decesso di un Collega:
– il successore deve agire con particolare diligenza, curando la dignità del Collega deceduto e la sua figura morale e professionale;
– nell’interesse dei Clienti, degli eredi e dei collaboratori del Collega deceduto, il successore avrà cura di definire uno stato di avanzamento dei lavori contestuale che verrà presentato alle parti interessate, possibilmente in forma scritta;
– qualora il Cliente abbia difficoltà nell’autonoma definizione di un Professionista Informatico in grado di sostituire il Collega deceduto, l’Associazione potrà provvedere a scegliere uno o più sostituti da proporre al Cliente che ne abbia fatto richiesta.
g) In caso di temporaneo impedimento di un Professionista Informatico, salvo diversi ed espressi accordi tra il Cliente e i due Colleghi coinvolti nella temporanea sostituzione (sostituito e sostituto):
– il sostituto cura la gestione dell’attività del Collega sostituito conservandone le caratteristiche personali, organizzative, economiche e finanziarie;
– il sostituto non trae alcun profitto dall’impedimento del Collega sostituito, salvo i compensi giustamente spettanti per l’opera professionale;
– il sostituto non può accettare incarichi da Clienti del Collega sostituito prima che siano decorsi due anni dalla conclusione della sostituzione;
– il sostituto invita il Cliente a pagare le competenze dovute al Collega sostituito; in presenza di contestazione irrisolta tra il Cliente e il Collega sostituito, purché in assenza di pendente procedura legale e con rinuncia espressa alla medesima, la liquidazione dei compensi spettanti al Collega sostituito può avvenire a giudizio dell’Associazione qualora il Cliente ne abbia fatto richiesta;
– qualora il Cliente abbia difficoltà nell’autonoma definizione di un Professionista Informatico in grado di sostituire temporaneamente il Collega inabile, l’Associazione potrà provvedere a scegliere uno o più sostituti da proporre al Cliente che ne abbia fatto richiesta.

Art.4.3 – Assistenza ad uno stesso Cliente
Qualora un Cliente chieda l’intervento ad un Professionista Informatico affinché presti la propria opera per un incarico già affidato ad altro Collega, dichiarando di voler essere assistito da entrambi:
a) il nuovo interpellato non può accettare l’incarico senza il consenso del Collega;
b) i Colleghi che assistono uno stesso Cliente devono stabilire tra loro rapporti di cordiale collaborazione nell’ambito dei rispettivi compiti, tenendosi reciprocamente informati sull’attività svolta e da svolgere e consultandosi per definire la comune attività;
c) i Colleghi che assistono uno stesso Cliente devono evitare di stabilire contatti diretti ed esclusivi con il Cliente senza preventiva intesa con gli altri Colleghi operanti sul medesimo Cliente; devono inoltre astenersi da iniziative o comportamenti tendenti ad attirare il Cliente nella propria esclusiva sfera;
d) il Professionista Informatico che assista un Cliente indirizzatogli da un Collega, ma limitatamente allo svolgimento di una sola specifica attività, deve concordare preventivamente i rapporti economici con il Collega proponente e cessare il rapporto professionale con il Cliente dopo aver esaurito l’incarico.

Titolo 5
Rapporti diversi

Art.5.1 – Rapporti con i collaboratori
Nei rapporti con i propri collaboratori il Professionista Informatico:
a) deve mantenere indipendenza morale ed economica;
b) deve evitare di fruire della collaborazione di terzi che esercitano scorrettamente la professione;
c) non deve distogliere con mezzi scorretti i collaboratori altrui;
d) deve preoccuparsi di fornire ai collaboratori le competenze necessarie a consentire loro di svolgere con consapevolezza i compiti loro affidati e di migliorarne la preparazione;
e) deve retribuire i collaboratori in relazione alla natura del rapporto di collaborazione ed alla qualità delle loro prestazioni;
f) deve vigilare che i suoi collaboratori siano a conoscenza e rispettino gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale, che anch’essi sono tenuti ad osservare;
g) deve porsi in condizione di risarcire ai Clienti gli eventuali danni causati dai suoi collaboratori nell’esercizio delle attività cui li ha incaricati, se del caso estendendo opportunamente le garanzie prestate dalla propria assicurazione contro i danni causati nell’esercizio della professione (cfr Art.3.10);
h) non deve chiedere ai collaboratori di fare ciò che questo Codice vieta;
i) deve informare e agevolare l’iscrizione del collaboratore all’Associazione, trasmettendone i principi e i valori fondanti.

Art.5.2 – Rapporti con l’Associazione
Il Professionista Informatico coopera disinteressatamente all’attività dell’Associazione.
In particolare, il Professionista Informatico:
a) ha il dovere di partecipare alle assemblee ufficialmente indette dall’Associazione;
b) osserva il massimo rispetto per i Colleghi Soci e per i Colleghi membri dell’apparato direttivo dell’Associazione;
c) evita di esprimere apprezzamenti o giudizi critici sull’operato dei Colleghi Soci, se non nelle sedi e con i modi opportuni, comunque osservando le disposizioni previste dall’apposito Regolamento Attuativo;
d) solo per validi motivi può rifiutare o dimettersi da un incarico a cui è stato chiamato.

Art.5.3 – Rapporti con i mezzi di informazione
Nei rapporti con la stampa e con altri mezzi di informazione, ivi compreso Internet e qualsiasi altro vettore di comunicazione, presentazione, diffusione e divulgazione, il Professionista Informatico deve usare massima attenzione al fine di rispettare rigorosamente l’intero assunto di questo Codice Deontologico, con particolare riferimento ai Fondamenti (Titolo 2) e segnatamente alla riservatezza (cfr Art.2.3) e alla dignità e decoro (cfr Art.2.4).
Tale attenzione sarà ancor più severa nelle occasioni in cui il Professionista Informatico si trovasse a rappresentare l’Associazione, anche indirettamente o senza esplicito mandato.

Art.5.4 – Rapporti con iscritti ad altre organizzazioni professionali
Il Professionista Informatico che nell’esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altre organizzazioni professionali deve agire curando che il rapporto sia improntato al principio di vicendevole rispetto affinché vengano salvaguardate le reciproche competenze specifiche.

Art.5.5 – Concessione illecita della propria qualifica a terzi occulti
Il Professionista Informatico deve astenersi dal prestare, in qualsiasi modo e forma, il proprio nome per coprire attività di terzi, segnatamente ma non limitatamente nel caso in cui costoro esercitino scorrettamente la professione.

Art.5.6 – Evidenza della propria iscrizione
Il Professionista Informatico deve qualificarsi con chiarezza e specificare la propria appartenenza all’Associazione.
In particolare, il Professionista Informatico deve far seguire il proprio nome da adeguata dicitura che identifichi l’appartenenza all’Associazione, completa del relativo numero d’iscrizione, dando a tale evidenza il massimo rilievo possibile in ogni elaborato (documenti, progetti, presentazioni, procedure e programmi, pagine web, etc).
L’utilizzo del nome, del marchio e di qualsiasi altro segno distintivo dell’Associazione è comunque subordinato al rispetto delle specifiche norme previste in apposito regolamento.

Art.5.7 – Riconoscimento dei contributi intellettuali
Il Professionista Informatico deve documentare e riconoscere pubblicamente i contributi di autori e Colleghi, citandone formalmente la fonte e rispettandone le proprietà intellettuali e materiali. Deve inoltre astenersi da copie o riproduzioni – anche parziali – se non autorizzate per Legge o dal legittimo detentore dei diritti.

Art.5.8 – Accettazione di una nomina CTU / CTP
Il Professionista Informatico che venisse nominato CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) in controversie giudiziali o stragiudiziali dovrà astenersi dall’assumere l’incarico se abbia egli stesso, un suo parente o un suo Cliente un qualche interesse nella controversia.
Nessuna limitazione va invece prevista per l’accettazione di un incarico CTP (Consulente Tecnico di Parte), salvo l’applicazione delle disposizioni generali previste in questo Codice per l’accettazione di qualsiasi incarico professionale.