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Art.1 – Preambolo

Ogni presunta violazione al corretto comportamento nei rapporti intercorsi o intercorrenti tra il Professionista Informatico e i Clienti, le Pubbliche Autorità, i terzi, l’apparato direttivo dell’Associazione (cfr Art.13 dello Statuto) o qualsiasi Collega deve essere prontamente segnalata all’Associazione (“Obbligo di comunicazione”, cfr Art.1.7 del Codice Deontologico) dal Socio che ne venga a conoscenza, anche casualmente, ovvero ne sia vittima, anche in via non esclusiva.

In linea di principio, l’inosservanza delle regole fissate dal Codice Deontologico configura abuso o carenza nell’esercizio della professione ovvero fatto disdicevole al decoro professionale ed è punibile con le modalità previste da questo Regolamento Attuativo.

Con l’adesione all’Associazione, il Socio accetta lo Statuto, il Codice Deontologico, questo Regolamento Attuativo e i diversi regolamenti operativi, impegnandosi a non adire in nessun caso contemplato dall’impianto normativo dell’Associazione ad altra autorità che non sia quella del Collegio dei Probiviri, salvo ricorrere ad un Collegio Arbitrale in caso di giudizio a lui sfavorevole (cfr Art.11 di questo Regolamento).

Art.2 – Segnalazione per competenza territoriale

Qualsiasi presunta violazione deve essere segnalata all’apparato direttivo dell’Associazione in forma scritta (posta elettronica o tradizionale), attenendosi scrupolosamente al rispetto della struttura territoriale.

Il Socio informato o vittima della presunta violazione la segnala al Referente Provinciale competente per la Provincia il quale tenta una plausibile risoluzione se lo ritiene opportuno; in caso di insuccesso, il Referente Provinciale segnala la presunta violazione al Referente Regionale il quale se lo ritiene opportuno cerca a sua volta una risoluzione, non trovando la quale si rivolge al Consiglio Direttivo; quest’ultimo decide se tentare una risoluzione oppure rimettere l’esame direttamente al Collegio dei Probiviri, cui in ogni modo è destinato il giudizio in caso di mancata risoluzione.

Ciascuno di questi livelli successivi – compiuti nel rispetto della struttura territoriale – non potrà in alcun caso restare insoluto per più di cinque giorni: entro tale termine, l’attore della segnalazione dovrà ottenere dall’organo cui si è rivolto la conferma scritta di avvenuta apertura procedurale o rinvio al successivo livello ovvero la notifica scritta della positiva risoluzione della presunta violazione segnalata.

Il passaggio dell’istanza da un livello al successivo comporta l’immediato abbandono della competenza di merito da parte del livello desistente che si asterrà da ulteriori ingerenze, salvo esplicita richiesta del subentrante.

Se la presunta violazione riguarda due o più aree territoriali, differenti tra loro al medesimo livello della struttura:

a) l’eventuale tentativo di bonaria risoluzione può essere condotta disgiuntamente dai responsabili delle rispettive aree territoriali;

b) se la presunta violazione riguarda o interessa più Soci, ciascun responsabile d’area territoriale è competente solo sui Soci della propria area; se preventivamente concordato fra i Soci contendenti, il tentativo di bonaria risoluzione può essere condotta dal responsabile d’area territoriale che ha ricevuto per primo la segnalazione di presunta violazione;

c) se l’eventuale tentativo di bonaria risoluzione non va a buon fine per tutte le aree territoriali intervenute, l’istanza passa al livello territoriale successivo se comune a tutte le aree territoriali intervenute, altrimenti passa direttamente al Consiglio Direttivo.

Ogni comunicazione prodotta dal Socio informato o vittima della presunta violazione ovvero da qualsiasi livello della struttura territoriale intervenuto nella procedura di esame della presunta violazione, se afferente a tale procedura dovrà avvenire in forma scritta ed essere posta in copia per conoscenza al Collegio dei Probiviri e al livello immediatamente successivo della struttura territoriale.

Art.3 – Segnalazione diretta al Collegio dei Probiviri

Il Socio ha facoltà di segnalare la presunta violazione direttamente al Collegio dei Probiviri, con ciò rimettendo ad esso la propria fiducia e rinunciando a rivolgersi successivamente o contestualmente ad altri membri dell’apparato direttivo dell’Associazione.

Art.4 – Segnalazione di terzi

Qualsiasi presunta violazione segnalata da terzi, estranei all’Associazione, è di esclusiva competenza del Collegio dei Probiviri cui va tempestivamente rimessa, comunque entro il termine di cinque giorni dal ricevimento.

Le segnalazioni devono essere sottoscritte, o comunque tali da consentire l’identificazione del segnalante. In nessun caso è ammessa la segnalazione in forma anonima, che verrà ignorata.

Art.5 – Azione diretta del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di agire per propria iniziativa, cioè in assenza di segnalazione di presunta violazione.

Art.6 – Conflitti di giudizio

Nel caso in cui la segnalazione di presunta violazione riguardi un membro del Consiglio Direttivo, per il giudizio di merito è competente il Collegio dei Probiviri.

Nel caso in cui la segnalazione di presunta violazione riguardi un membro del Collegio dei Probiviri, questi si esimerà dal giudizio di merito e il suo ruolo nel giudizio stesso sarà ricoperto pro-tempore dal Presidente del Consiglio Direttivo che potrà farsi sostituire per la medesima mansione da un altro membro del Consiglio Direttivo da lui indicato.

Art.7 – Autonomia del Collegio dei Probiviri

Nessun organo sociale controlla, revisiona, governa o sovrasta il Collegio dei Probiviri che gode di assoluta indipendenza. Esso risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea dei Soci.

Art.8 – Operatività del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si riunisce (anche con mezzi telematici) tutte le volte che se ne presenti la necessità, cioè su segnalazione di presunta violazione (cfr Artt. 2, 3 e 4) qualora la ritenga fondata e meritevole di approfondimento oppure per propria azione diretta (cfr Art.5) oppure su richiesta di parere pervenuta dal Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri provvede ad ascoltare informalmente l’eventuale segnalante, le parti interessate e le persone informate dei fatti, con i mezzi anche telematici che riterrà opportuni.

Audizioni e riunioni non sono pubbliche e gli atti sono riservati ai soli membri del Collegio, ad eccezione della risoluzione finale e di qualsiasi atto o comunicazione che il Collegio decidesse insindacabilmente di divulgare. Il Collegio avrà cura di redigere e porre a disposizione del Consiglio Direttivo un elenco aggiornato dei procedimenti trattati, sotto forma di protocollo recante esclusivamente la data di attivazione del procedimento e l’oggetto dello stesso; il Consiglio Direttivo si esimerà da qualsiasi diffusione anche parziale di tali informazioni.

Raccolti gli elementi necessari, il Collegio dei Probiviri esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, decidendo a maggioranza.

Il Collegio dei Probiviri decide entro sessanta giorni dall’apertura del procedimento (ovvero entro trenta giorni in via d’urgenza sulla radiazione dei Soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo per gravi mancanze), trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà i provvedimenti necessari all’esecuzione di quanto deciso.

a) In prossimità delle elezioni per scadenza del mandato, la decisione del Collegio dei Probiviri potrà avvenire entro centoventi giorni dall’apertura del procedimento.
A seconda della gravità della violazione, il Collegio dei Probiviri può comminare qualsiasi sanzione reputi opportuna, indicativamente ma non limitatamente ne’ in via esclusiva: l’imputazione di c.d. “debiti deontologici” concorrenti al raggiungimento del punteggio di aggiudicazione del certificato professionale e/o al suo mantenimento annuale, il richiamo scritto, il richiamo scritto con minaccia di esclusione dall’Associazione, la sospensione dei diritti sociali fino ad un anno, la rimozione da una carica sociale, l’esclusione dall’Associazione. La rimozione da una carica sociale verrà tempestivamente comunicata dal Consiglio Direttivo all’organo elettivo competente per la necessaria ratifica.

b) Eventuali modifiche dell’impianto normativo dell’Associazione (cfr Artt. 13 e 14) non potranno influire sullo svolgimento delle procedure arbitrali in corso, in ordine alle quali restano applicabili le norme in vigore al momento della loro attivazione.

Art.9 – Considerazioni generali

Nessun provvedimento disciplinare può essere intrapreso contro il Socio soggetto a giudizio fino ad avvenuto pronunciamento dell’organo sociale giudicante.

In caso di giudizio penale della Magistratura ordinaria per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari, il Consiglio Direttivo ha facoltà di provvedere d’ufficio alla sospensione cautelativa a tempo indeterminato del Socio, salvo non sia nel frattempo intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso.

In caso di sentenza di condanna della Magistratura ordinaria passata in giudicato per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta (articolo 444 del Codice di Procedura Penale) per analoghi reati, il Consiglio Direttivo ha facoltà di provvedere d’ufficio alla radiazione del Socio, salvo non sia nel frattempo intervenuta la riabilitazione e il Socio abbia tenuto irreprensibile condotta.

Art.10 – Ricorso al Collegio dei Probiviri

Il Socio che si vede soccombente in un giudizio pronunciato dal Consiglio Direttivo, ovvero da un membro dell’apparato direttivo dell’Associazione invocato per competenza territoriale, ha facoltà di ricorrere direttamente al Collegio dei Probiviri, con ciò rimettendo ad esso la propria fiducia e rinunciando a rivolgersi successivamente o contestualmente ad altri membri dell’apparato direttivo dell’Associazione.

Art.11 – Ricorso avverso al Collegio dei Probiviri

Il Socio che si vede soccombente in un giudizio pronunciato dal Collegio dei Probiviri ha facoltà di ricorrere al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri: il primo nominato dal ricorrente, il secondo nominato dal Collegio dei Probiviri e il terzo, con funzione di Presidente, nominato dai primi due Arbitri, d’accordo tra loro.
Potrà essere nominato Arbitro:

  • qualsiasi Socio, ad esclusione del Socio ricorrente, purché sia in regola con tutti gli articoli statutari e con il versamento delle quote associative, non sia sottoposto a diverso giudizio per presunta violazione e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione del Codice Deontologico;
  • qualsiasi Magistrato;
  • qualsiasi iscritto all’Ordine degli Avvocati e Procuratori;
  • qualsiasi iscritto alla Camera Arbitrale ovvero all’Albo dei Conciliatori.

La compagine arbitrale dovrà comporsi entro venti giorni dal ricorso. Al Presidente del Collegio dei Probiviri è deferita la nomina del primo Arbitro qualora il ricorrente non vi provveda entro i termini indicati. In mancanza di accordo tra i primi due Arbitri sulla nomina del terzo vi provvederà il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Collegio Arbitrale esamina e giudica secondo equità in via arbitraria irrituale.

Stante la considerazione enunciata in preambolo secondo la quale il Socio si impegna a non adire in nessun caso contemplato dall’impianto normativo dell’Associazione ad altra autorità che non sia quella del Collegio dei Probiviri, il ricorso ad un Collegio Arbitrale è misura assolutamente straordinaria e non auspicabile, posta tuttavia ad ulteriore garanzia del ricorrente.

I costi di tale ultimo grado di ricorso sono posti a carico della parte che risultasse soccombente in giudizio.

Art.12 – Subentro di un collega nell’incarico professionale

Il subentro tra colleghi nello svolgimento di un incarico professionale è regolato in Art.4.2 del Codice Deontologico. I casi previsti dal comma “f” (decesso di un collega) e comma “g” (temporaneo impedimento) di tale articolo si riferiscono all’ipotesi che il Cliente abbia difficoltà nell’autonoma definizione di un Professionista Informatico subentrante e rimettono tale incombenza al giudizio dell’Associazione che avrà facoltà di offrire il proprio aiuto, incondizionato e gratuito, al Cliente che ne abbia fatto richiesta.

a) La scelta di uno o più colleghi da proporre al Cliente come sostituto avviene a cura del Consiglio Direttivo, cosiccome l’eventuale definizione delle competenze spettanti ai colleghi in discussione qualora anche o solo questo fosse l’oggetto del contendere. Qualora lo ritenesse opportuno già in questa prima istanza, il Consiglio Direttivo ha facoltà di rinunciare al giudizio, affidandolo al Collegio dei Probiviri che in tal caso osserverà la procedura di seguito descritta (commi “b” e “c”).

b) La scelta avverrà sulla base delle conoscenze tecniche dei colleghi e sulle loro attitudini in relazione all’incarico professionale, secondo equità e senza formalità di procedura, nel principale interesse del Cliente.

c) La scelta avverrà con votazione palese i cui risultati saranno resi pubblici a mezzo comunicazione ai Soci ovvero pubblicazione nell’area riservata del sito Internet dell’Associazione.

In caso di ulteriore successiva contestazione, ovvero di rifiuto del collega scelto ad accettare l’incarico, è competente il Collegio dei Probiviri.

Art.13 – Variazione dei Regolamenti

Eventuali variazioni di un Regolamento sono di esclusiva competenza dell’organo sociale che lo ha emanato.

La revisione di un Regolamento potrà avvenire per iniziativa dell’organo sociale che lo ha emanato ovvero su suggerimento di qualsiasi Socio ovvero su indicazione del Consiglio Direttivo, cui il documento variato dovrà essere rimesso alla conclusione dei lavori per la ratifica e l’adeguata e tempestiva pubblicazione.

Art.14 – Variazione dello Statuto e/o del Codice Deontologico

Eventuali variazioni dello Statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci sono di competenza del Consiglio Direttivo, motu proprio ovvero su suggerimento di qualsiasi Socio o del Collegio dei Probiviri. È buona norma e facoltà del Consiglio Direttivo richiedere preventivo parere al Collegio dei Probiviri, a garanzia di corretta armonizzazione tra le variazioni proposte e l’assunto del Codice Deontologico.

Eventuali variazioni del Codice Deontologico da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci sono di competenza del Collegio dei Probiviri, motu proprio ovvero su suggerimento di qualsiasi Socio o del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dei Soci dovrà esaminare ed eventualmente approvare con la maggioranza prevista dalla Legge il documento variato oppure rimandarlo all’organo competente per ulteriore modifica.

Il Consiglio Direttivo avrà cura di ratificare nei tempi e modi di Legge il documento variato e approvato dall’Assemblea dei Soci, dandone adeguata e tempestiva pubblicazione.

Art.15 – Incompatibilità cariche sociali

Ogni carica sociale è incompatibile con la carica di Probiviro. Per la presente norma si intendono cariche sociali quelle elencate in Statuto (cfr Art.13), esclusa ovviamente l’Assemblea dei Soci e lo stesso Collegio dei Probiviri.
All’elezione del Collegio dei Probiviri non potranno candidarsi per la carica di Probiviro quei Soci che ricoprono qualsiasi altra carica sociale, salvo preventivamente rinunciarvi, o che intendono candidarsi ad essa.

Analogamente, i membri del Collegio dei Probiviri non potranno candidarsi all’elezione per qualsiasi altra carica sociale, salvo rinunciare alla ricandidatura per la carica di Probiviro.

La partecipazione a Gruppi di Lavoro aventi per oggetto incarichi tecnici, tecnico/scientifici, etici, deontologici, etc non esplicitamente indicati come carica sociale non è interessata dalla presente norma.

Art.16 – Cessazione dalla carica di Probiviro

In caso di cessazione dalla carica di Probiviro per dimissioni, morte o rimozione a fronte di risoluzione del Collegio dei Probiviri e/o del Collegio Arbitrale (cfr Art.11), il membro cessato dovrà essere sostituito con la massima sollecitudine possibile e comunque entro trenta giorni dall’evento.

I due Probiviri rimanenti sceglieranno il Probiviro entrante, indicativamente ma non necessariamente tra i Soci non eletti della precedente elezione alla medesima carica, e comunque nel rispetto delle condizioni elettive proprie dei membri del Collegio. Qualora il Collegio non venga ricostituito entro i termini indicati, vi provvederà il Consiglio Direttivo incaricando per cooptazione qualsiasi Socio si trovi nelle condizioni elettive proprie dei membri del Collegio. Il Probiviro entrante resta in carica fino alla naturale scadenza del Collegio cui è stato chiamato a far parte.

Qualora il Probiviro cessato fosse il Presidente del Collegio, il nuovo Collegio provvederà alla nomina del nuovo Presidente (cfr Art.20 dello Statuto).

Art.17 – Liberatoria

I Soci conferiscono all’Associazione esplicita e permanente liberatoria affinché qualsiasi provvedimento sanzionatorio comminato dal Collegio dei Probiviri ovvero dal Consiglio Direttivo per i casi previsti (cfr Art.9 dello Statuto) possa essere reso pubblico all’interno dell’Associazione in ogni forma e senza alcuna limitazione.

Qualora ritenesse opportuno procedervi e sentito il parere del Collegio dei Probiviri, l’Associazione potrà rendere pubblico anche all’esterno dell’Associazione qualsiasi provvedimento sanzionatorio ut supra, in particolare nel caso di sospensione o radiazione, ma la comunicazione dovrà contenere esclusivamente la mera notizia del provvedimento stesso. Informazioni relative alle motivazioni dei provvedimenti potranno essere fornite esclusivamente ai soggetti previsti dalle vigenti normative, acquisendo le necessarie liberatorie qualora si rendesse necessario, ovvero su formale richiesta del Socio e sempre che dal fatto non derivi detrimento, pregiudizio o discredito per terze parti.